Normativa manutenzione scaffalature
Obblighi e Norme di Riferimento
Al pari di qualsiasi altro strumento di lavoro, anche le scaffalature metalliche devono essere soggette a periodici interventi con finalità di conservare e ripristinare le condizioni ottimali di utilizzo.
Durante il loro utilizzo nel tempo, le scaffalature, rischiano di perdere le proprie caratteristiche si stabilità e portata, causate dagli urti che subiscono durante le operazioni di stoccaggio giornaliere che possono danneggiare le strutture portanti con il rischio del verificarsi di cedimenti pericolosi, con conseguenza importanti per il personale operante.
Le scaffalature metalliche di qualunque tipologia: portapallet, drive in, cantilever, utilizzate nei luoghi di lavoro sono da considerarsi “attrezzature di lavoro” e quindi rientrano nel decreto legislativo N°81 del 2008 " Nuovo testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro " nel quale vengono prescritte le misure e la tutela della salute e per la sicurezza dei lavortori durante il lavoro in tutti i settori di attività, Privati o Pubblici.
Al fine di ottemprare a quanto sancito nel decreto, il datore di lavoro deve provvedere affinchè le attrezzature vengano sottoposti a regolare verifica e manutenzione al fine di eliminare i difetti che possano pregiudicare la sicurezza dei lavoratori operanti nei magazzini.
GAESCO Srl è attenta al rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza all' interno dei magazzini, in particolare alle strutture portanti quali scaffalature, soppalchi, drive in.
Per questo motivo offriamo un servizio di Verifica e Manutenzione delle scaffalature atto all'ispezione e alla manutenzione dei vostri impianti magazzino, con rilascio certificazione di conformità.
Per richiedere un preventivo contattaci senza impegno
DECRETO LEGISLATIVO n.81 del 2008
LUOGHI DI LAVORO
Art. 64 (Obblighi del datore di lavoro)
Il datore di lavoro deve provvedere affinchè i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori
USO DELLE ATTREZZATURE
Art. 69 ( Uso delle attrezzature di lavoro e DPI )
Definizione di attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;
REQUISITI DI SICUREZZA
Art. 70 ( Conformità )
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art. 71
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’allegato VI.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:
a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;
b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a
situazioni pericolose siano sottoposte:
1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;
c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.
9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.